CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
20 feb 2023
ALCUNI CHIARIMENTI
Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria da trasmettere entro il 16 marzo 2023 in relazione ai crediti d’imposta energia e gas per imprese energivore, gasivore e non, maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.
Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione:
- il nuovo modello di comunicazione deve essere inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle entrate.
- la comunicazione deve essere inviata entro il richiamato termine del 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, ragion per cui il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione.
- Il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione valida per ciascun credito d’imposta; eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata (in tal caso potrà essere ritrasmessa entro il 21 marzo 2023).
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