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Dl Lavoro - Bonus Aspi e reddito minimo

03 lug 2013

Tra le novità introdotte per lavoratori ed imprese dal Dl 76/2013 “Promozione dell'occupazione, coesione sociale e misure finanziarie urgenti”, vi è la possibilità per le imprese di beneficiare di incentivi per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori che fruiscono dell’Aspi. Mentre, in favore dei lavoratori viene stabilito che permane lo stato di disoccupazione per quei lavoratori che non raggiungono il “reddito minimo”. Vediamo in dettaglio le due misure. Bonus all’azienda che assume chi fruisce dell’Aspi (comma 5 dell’articolo 7) La nuova misura incentivante stabilisce che il datore di lavoro che assume - a tempo pieno e indeterminato - lavoratori che fruiscono dell’Aspi, ha diritto a un contributo mensile pari al 50% dell’indennità Aspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. L’assunzione - oltre che a tempo pieno e indeterminato - deve essere effettuata liberamente, e non derivante da sussistenti obblighi legali o contrattuali. I lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero essere, con quest’ultima, in rapporto di collegamento o controllo. Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore; conseguentemente, qualora risulti retribuito tutto il mese, l’incentivo spetterà per intero; al contrario, in presenza di giornate non retribuite, l’importo mensile andrà rideterminato. A tal fine, per prassi, sono ritenute retribuite anche le giornate in cui vi sia stata erogazione di emolumenti ridotti. Viene anticipata al 31 ottobre 2013 la data di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale nei settori dove non c’è la Cig; in caso di mancata attivazione dal 1° gennaio 2014 opererà il fondo di solidarietà residuale. C’è tempo sino al 31 ottobre per adeguare i fondi bilaterali/interprofessionali, come voluto dalla legge Fornero. Slitta al 31 ottobre anche il termine di costituzione del fondo di solidarietà residuale previsto in tutti i casi in cui non c’è Cig. Il ministero avrà tempo sino al 31 ottobre per emanare la regolamentazione voluta dalla riforma del mercato del lavoro. Resta «disoccupato» chi non raggiunge il reddito minimo (comma 7 dell’articolo 7) Viene ripristinata la formulazione antecedente la riforma Fornero sul mercato del lavoro per quanto riguarda il Dlgs 181/2000 relativo alle disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. In materia di perdita dello stato di disoccupazione si precisa che la conservazione dello status di disoccupato permane a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Inoltre per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili tale soglia reddituale non trova applicazione. Come precisato dall'Istituto previdenziale, con il messaggio 10378/2012 prima dell’abrogazione, l’articolo dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. La certificazione dello stato di disoccupazione continua a essere attribuita ai Centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare. L’Inps ha ribadito che il limite reddituale, per prestazioni di lavoro accessorio riferito al singolo lavoratore, è pari a 3mila euro, al netto dei contributi, qualora lo stesso risulti percettore di prestazioni a sostegno del reddito (circolare 49/2013). In tal caso l’indennità percepita è integralmente compatibile e cumulabile con l’ulteriore reddito. Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è attualmente fissato in 8mila euro lordi per il lavoro dipendente e di 4.800 euro per il lavoro autonomo. Fonte: Il Sole 24 Ore Per maggiori informazioni contattaci, sarà Nostra premura risponderti il prima possibile.

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