Ricerca

Home News Per gli omessi versamenti«parte» il ravvedimento

Per gli omessi versamenti«parte» il ravvedimento

23 ago 2013


Per i contribuenti che si sono "dimenticati" di eseguire i versamenti in scadenza il 20 agosto, è già tempo di "perdono". Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono, che possono ridurre la sanzione del 30%: il ravvedimento "sprint", "breve" e "lungo" (o annuale).

Esiste anche un quarto tipo di ravvedimento, cosiddetto "trimestrale", che può riguardare le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l'accertamento (auto-concordato), adesioni agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap. Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo.

I contribuenti che si "pentono" fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento - inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera - delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo.

In caso di insufficiente versamento, la sanzione del 30% deve essere applicata solo sull'importo non versato. Può essere il caso del contribuente interessato dagli studi di settore, che poteva eseguire i versamenti di Unico 2013 entro il 20 agosto e che, dovendo versare 100mila euro, più lo 0,40%, in totale 100.400 euro, ha versato solo 100mila euro. In questo caso, è soggetto alla sanzione del 30% solo sui 400 euro non versati. La sanzione del 30% può anche essere ridotta con il ravvedimento sprint entro 14 giorni, il ravvedimento "breve" entro 30 giorni con la sanzione del 3%, o il ravvedimento lungo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (di norma, entro il 30 settembre 2014) con la sanzione del 3,75 per cento.

Chi non ha pagato nulla entro il 20 agosto 2013, a partire dal 21 agosto fino al 3 settembre 2013, può avvalersi del ravvedimento "sprint", che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. Con il ravvedimento "sprint", la sanzione del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento "breve" (o mensile). Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo. Chi ha "saltato" l'appuntamento con i versamenti in scadenza il 20 agosto, ma paga solo le imposte, nel periodo dal 21 agosto fino al 3 settembre 2013, può avvalersi ugualmente, fino al 19 settembre 2013, del ravvedimento "sprint", pagando la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi del 2,5% annuo per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento compreso.

Coloro che non hanno ancora pagato le imposte in scadenza al 20 agosto 2013 dispone inoltre del ravvedimento "breve", cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi o tardivi versamenti di tributi. Chi si ravvede entro il 19 settembre 2013 deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento compreso.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi

Il nostro Team di professionisti saprà dare il giusto valore al tuo progetto

Richiedi una consulenza


Contattaci