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Bonus mobili - Detrazione solo con bonifico parlante

27 ago 2013

Finalmente potrete buttare via il vecchio divano martoriato dalle unghie del gatto, che non potete più vedere. O sostituire la scrivania dei ragazzi, che negli ultimi anni sono cresciuti parecchio e con le gambe non ci stanno proprio più. O aggiungere una bella libreria in entrata. Decisioni che avete sempre rimandato perché la crisi morde, le incertezze sul futuro sono tante, e prima di acquistare nuovi mobili era necessario avviare qualche intervento di ristrutturazione in casa, approfittando magari degli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie al 36-50% per cento. Ebbene, grazie all'estensione degli sgravi Irpef del 50% anche agli arredi e ai grandi elettrodomestici in classe non inferiore alla A+, ora potrete concedervi anche qualche spesa per l'arredamento, purché sia destinato alla stessa abitazione in cui avete avviato i lavori e che questi godano a loro volta delle detrazioni del 36-50 per cento. Una semplice tinteggiatura dell'appartamento, quindi, non sarebbe sufficiente, perché la manutenzione ordinaria non è agevolata nelle singole unità immobiliari residenziali. La tempistica Per approfittare di questa opportunità (introdotta dall'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013) occorre prestare attenzione a tutti i passaggi burocratici necessari per accedere ai bonus. La finestra concessa dal Governo è limitata alle spese «documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto» (ovvero il il 6 giugno scorso): la norma non cita una scadenza, ma siccome il bonus sui mobili è legato a quello edilizio – che scade il 31 dicembre di quest'anno – è meglio effettuare i pagamenti per gli arredi entro la stessa data, almeno finché non ci saranno aperture ufficiali da parte delle Entrate. Più ampia è invece la tempistica che riguarda l'inizio dei lavori ai quali legare l'acquisto di mobili: un emendamento presentato al Senato (dove il Dl 63/2013 è stato approvato lo scorso 4 luglio) ha infatti stabilito che si può ottenere il bonus anche in caso di interventi iniziati prima del 6 giugno 2013, ma ancora in corso durante quella data. Più incerta l'applicazione per lavori che hanno beneficiato del 50%, ma che il 6 giugno erano già finiti. La spesa rimborsabile Il tetto di spesa su cui calcolare l'agevolazione è stato fissato a 10mila euro – aggiuntivi rispetto al plafond di 96mila euro del bonus edilizio – per un massimo dunque di 5mila euro di detrazione, da dividere in dieci quote annuali di sconto fiscale, da 500 euro ciascuna, in sede di dichiarazione dei redditi. Il bonus è cumulabile con l'agevolazione principale sulle ristrutturazioni e riguarda qualunque tipologia di arredo, anche se non direttamente collegato all'intervento di ristrutturazione. Arredi e interventi concessi Se in casa sono stati avviati lavori per rinnovare il bagno, sarà possibile detrarre al 50% la spesa anche per l'acquisto, ad esempio, di un armadio per la camera da letto o di un tavolo per la cucina. L'intervento di ristrutturazione, inoltre, non richiede per forza opere murarie di grande entità: è manutenzione straordinaria anche la sostituzione di una finestra o il rifacimento dell'impianto elettrico. Inoltre, secondo l'interpretazione più favorevole al contribuente potrebbe bastare anche uno di quegli interventi che l'articolo 16-bis del Tuir (norma base per la detrazione del 36%) agevola a prescindere dall'inquadramento edilizio: come la riparazione di impianti domestici insicuri (ad esempio, la sostituzione anche di una singola presa) o le opere per la sicurezza domestica (l'installazione di una porta blindata, tra gli altri). Più stretta la maglia per gli elettrodomestici, inclusi nelle agevolazioni soltanto in sede di approvazione del testo al Senato. Il bonus del 50% è ammesso solo per i «grandi elettrodomestici», come lavatrici, frigoriferi e congelatori, e per apparecchi in classe superiore alla A+ (classe A per i forni), quindi macchine di ultima generazione e a ridotto consumo energetico. Il pagamento La detrazione è concessa soltanto per spese «documentate»: è fondamentale dunque conservare tutte le fatture ma soprattutto – come precisato dall'agenzia delle Entrate lo scorso 4 luglio – tenere a mente che l'unico mezzo di pagamento accettato è il bonifico bancario o postale «parlante», sul modello di quelli già richiesti per le ristrutturazioni edilizie del 36-50%, con la stessa causale (articolo 16-bis del Tuir). Fonte: Il Sole 24 Ore Per maggiori informazioni contattaci, sarà Nostra premura rispondere il prima possibile. [divider_line type="divider_line" el_position="first"] [rev_slider_vc alias="Newsletter" el_position="last"]

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