Ricerca

Home News Credito - La Pmi aggira il credit crunch

Credito - La Pmi aggira il credit crunch

16 set 2013

Una chance in più per ottenere finanziamenti e aggirare il credit crunch bancario: il decreto del «fare 2» introduce per le Pmi la possibilità di garantire le proprie obbligazioni attraverso i macchinari e le merci. Senza quindi dover necessariamente dare un pegno o concedere un'ipoteca. Così non ci si spossessa dei beni aziendali (pegno) e non si deve essere proprietari di immobili (ipoteca) per poter accedere a un finanziamento. La modifica, stando all'ultima bozza disponibile, riguarda l'articolo 46 del dlgs 385/1993 (Testo unico bancario). Questo articolo prevede che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale. Il privilegio è una garanzia prevista dalla legge a favore di beneficiari, anch'essi individuati dalla legge, i quali saranno preferiti nella ripartizione del ricavato dei beni che costituiscono il privilegio (salve cause di prelazioni superiori). L'attuale articolo 46 prevede il privilegio speciale a favore delle banche su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Il decreto del «fare 2» aggiunge che il privilegio speciale può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi dalle società. I titoli devono avere una scadenza a medio o lungo termine. La sottoscrizione dei titoli è riservata agli investitori qualificati (articolo 100 del dlgs 58/1998, Tuf). In sostanza, il privilegio speciale è destinato a garantire i titoli obbligazionari delle società. Così l'investimento nei titoli è più sicuro e le società hanno più possibilità di finanziarsi sul mercato finanziario. Il meccanismo del privilegio speciale consente alle imprese di poter tentare di approvvigionarsi delle necessarie liquidità, senza subire le controindicazioni delle garanzie reali, come l'ipoteca o il pegno. Per l'ipoteca occorre la disponibilità di immobili, cosa che non sempre si registra nelle piccole e medie imprese, ma anche nelle imprese diverse dalle Pmi, che hanno dimensioni ridotte e non hanno immobili di particolare valore cauzionale. Quanto al pegno la controindicazione nasce dal fatto che presuppone lo spossessamento di un bene, circostanza incompatibile con il fatto che il bene si inserisce nel ciclo produttivo. Il risultato è di equiparare, si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, il sistema bancario e il mercato, i quali entrambi possono avvalersi della garanzia (privilegio speciale) e, comprando le obbligazioni, finanziare l'impresa, che ha un canale alternativo agli istituti creditizi. Il decreto del «fare 2» completa la manovra con accorgimenti tecnici. I titoli possono essere sottoscritti da un unico soggetto e nell'atto in cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei titolari, che in gergo viene definito security agent. Con questo accorgimento si favorisce la circolazione dei titoli, evitando di modificare le informazioni nell'atto costitutivo, da trascrivere nell'apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale. Secondo la disciplina del Testo unico bancario, il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto, in cui sono descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento e la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. Il decreto del «fare 2» aggiunge a questi elementi anche, per le obbligazioni garantite dal privilegio speciale, il sottoscrittore o i sottoscrittori o un loro rappresentante. Inoltre nell'atto devono risultare anche, in caso di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, i dati sulla società, gli estremi della deliberazione di emissione, l'ammontare della stessa e il valore del titolo, i rendimenti, modalità di pagamento di tassi e capitale; la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo. Nel caso di titoli di debito (articolo 2483 codice civile) devono risultare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Fonte: Italia Oggi Per maggiori informazioni contattaci, sarà Nostra premura rispondere il prima possibile. [divider_line type="divider_line" el_position="first"] [rev_slider_vc alias="Newsletter" el_position="last"]

Il nostro Team di professionisti saprà dare il giusto valore al tuo progetto

Richiedi una consulenza


Contattaci