Irap - Le deduzioni della Finanziaria 2014
Con la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) sono state introdotte importanti novità, in merito alle deduzioni Irap in ragione di uno specifico rapporto di lavoro subordinato. Le novità per il 2014 riguardano:
- la deduzione del costo di ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato, nel periodo d’imposta di tale assunzione e nei due successivi;
- il beneficio subordinato all’incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta, è limitato a 15.000 euro annui per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale.
In generale, la normativa di riferimento, prevede una serie deduzioni dalla base imponibile dell’Irap, che trovano fondamento nella sussistenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato. Tali deduzioni possono essere ricondotte alle seguenti causali:
- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- riduzione del “cuneo fiscale”;
- spese per apprendisti, disabili e personale assunto mediante contratti di formazione e lavoro;
- costi del personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
- lavoratori dipendenti impiegati nel corso del periodo d’imposta, in relazione all’ammontare dei componenti positivi del valore della produzione netta.
La novità, introdotta con la Finanziaria 2014, prevede una nuova forma di deduzione – applicabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 –, riservata ai soggetti che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto all’ammontare di quelli della medesima natura mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta. In particolare, è prevista la deducibilità del costo del personale aggiuntivo, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta. Il beneficio decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello dell’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti non supera quello del personale della medesima natura mediamente occupato in tale periodo d’imposta. I soggetti passivi Irap possono, inoltre, beneficiare di altre deduzioni già contemplate nella normativa di riferimento, in particolar modo quelle per contributi assicurativi e da "cuneo fiscale", che sono accessibili nei termini e limiti di seguito descritti. Deduzione per contributi assicurativi Sono riconosciuti in deduzione dalla base imponibile Irap, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Tale beneficio è riconoscibile per tutti i contributi assicurativi sostenuti, a copertura del rischio di infortunio, per ogni lavoratore dipendente dell’impresa, nonché titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli relativi a prestazioni di sportivi professionisti. La deduzione prescinde dalla differente tipologia del contratto di assunzione ed è riconosciuta unicamente agli oneri assicurativi obbligatori per legge ovvero altre disposizioni, con espressa esclusione dei contributi erogati a titolo facoltativo, ancorché confluiti in fondi assistenziali. Riduzione del “cuneo fiscale” In merito al “cuneo fiscale”, la legge riconosce una deduzione “base” ed una “maggiorata”. La “deduzione base” di 4.600 euro annui, è prevista per ogni dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta, elevata – a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 – ad e 10.600 euro nel caso di lavoratori aventi età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile. Con la “Finanziaria 2013”, detti importi sono stati ulteriormente elevati, rispettivamente, ad 7.500 euro ed e 13.500 euro, con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013. La “deduzione maggiorata” è, invece, prevista nella misura di 9.200 euro annui, nel caso di prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’ammontare è incrementato ad e 15.200 euro per ogni dipendente di età inferiore ai 35 anni o di sesso femminile. Analogamente a quella base, la deduzione maggiorata è stata ulteriormente incrementata, rispettivamente, a 15.000 euro e 21.000 euro con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013. E’ altresì riconosciuta la deduzione del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali versati dall’impresa, maturati nel corso del periodo d’imposta, relativi ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, finalizzati all’erogazione di prestazioni integrative di natura assistenziale o previdenziale. Limitazioni. L’applicazione delle deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale – base e maggiorata, per contributi previdenziali ed assistenziali – è alternativa a quelle previste nel caso di:
- spese per apprendisti, disabili, personale assunto mediante contratti di formazione e lavoro, nonché costi per il personale addetto all’attività di R&S;
- 1.850 euro per ogni dipendente, fino ad un massimo di cinque, nel caso di imprese aventi componenti positivi rilevanti non eccedenti l’importo di 400.000 euro su base annua.
Conseguentemente, ogni soggetto passivo Irap è chiamato ad operare una valutazione di convenienza con riferimento alle deduzioni usufruibili per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, confrontando l’ammontare spettante applicando la deduzione del "cuneo fiscale" con quello dei casi sopra elencati. La sommatoria delle deduzioni, per ciascun dipendente, non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro Per maggiori informazioni contattaci, sarà Nostra premura rispondere il prima possibile. [divider_line type="divider_line" el_position="first"] [rev_slider_vc alias="Newsletter" el_position="last"]
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