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Sabatini bis - Spazio al software gestionale

02 apr 2014

Partita la "gara" per i fondi della Sabatini bis. Il ministero fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande d'aiuto, attraverso nuove risposte alle Faq, pubblicate sul sito www.mise.gov.it. Una prima precisazione riguarda la necessità di assoggettare ad imposta di bollo (nella misura fissa di 16 euro) ogni singola istanza, coerentemente col disposto della legge n. 147/13. Questo importo è dovuto a prescindere della dimensione del documento e per tutte le istanze, atti e provvedimenti trasmessi per via telematica. L'impresa richiedente dovrà trascrivere il numero identificativo della marca da bollo nell'apposito spazio del modulo di domanda e provvedere al suo annullamento. Tale formalità può essere adempiuta (ex articolo 12 Dpr n. 642/1972) mediante perforazione del contrassegno, apposizione della sottoscrizione, della data o di un timbro sulla marca stessa.  Chiarito poi che, in presenza di un'impresa appartenente a un gruppo economico, il massimale di 2 milioni di euro di finanziamento concedibile va riferito, in ogni caso, alla singola impresa. Inoltre, per le imprese che hanno già stipulato un contratto di finanziamento bancario o di leasing (anche se il bene non è stato ancora consegnato) non sarà possibile accedere al beneficio. Ciò in ragione del fatto che la fattispecie configurerebbe un caso di "rifinanziamento", espressamente escluso dalla convenzione stipulata tra Mise, Abi e Cdp. È, invece, possibile richiedere l'accesso ai fondi pubblici nell'ipotesi di un finanziamento già deliberato da una banca o intermediario finanziario in data antecedente al 31 marzo 2014, sempreché la domanda sia relativa a un investimento da avviare successivamente alla data di presentazione della medesima. Relativamente alle spese ammissibili, è fondamentale che le stesse siano riconducibili alle voci "macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali", classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile. Rappresentano, al riguardo, un valido strumento di loro individuazione i principi contabili nazionali (in particolare, il principio n. 16 dell'Oic).  Per un'azienda agricola, le serre saranno ammissibili qualora, in ragione delle loro specifiche caratteristiche tecniche, costruttive ed applicative, esse possano essere considerate "impianti" ovvero serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, ovvero di struttura portanti fisse in vetro o muratura. Gli acquisti agevolati devono riguardare "beni nuovi". Non possono essere considerati tali, ad esempio, le macchine completamente rigenerate e ritargate con marcatura CE. Possono, inoltre, accedere alle agevolazioni solo i beni che presentano "autonomia funzionale", con esclusione di qualsiasi componente necessario per realizzare un impianto attraverso una "commessa interna di lavorazione". Risolto anche il dubbio sull'ammissibilità dei software applicativi, che rientrano nella categoria delle "tecnologie digitali", i cui costi sono considerati ammissibili.

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