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Corte di Cassazione Sanzione IVA. No al ravvedimento

22 apr 2014


Il contribuente sanzionato per aver versato l’IVA in ritardo non può avvalersi del ravvedimento operoso, non solo perché la legge non lo prevede, ma anche perché il versamento tardivo, quando effettuato nel rispetto delle norme, è proprio una modalità di ravvedimento operoso.

La sentenza
È quanto ha avuto occasione di precisare la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile con la sentenza n. 8296 del 9 aprile 2014.

La CTP e il CTR
La controversia ha riguardato una cartella di pagamento relativa a sanzioni per ritardo nel pagamento dell’IVA per il mese di dicembre 1995. L’atto di riscossione - notificato al socio di una Snc – è stato annullato dalla CTP di Venezia con sentenza confermata in appello. Per la CTR Veneto, infatti, l’iscrizione a ruolo era illegittima, in quanto con l’entrata in vigore dello strumento del ravvedimento operoso l’Ufficio avrebbe dovuto prima inviare l’invito di pagamento alla parte.

La doglianza dell’AE
Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’articolo 360 c.p.c. comma primo n. 3, ponendo alla S.C. il seguente quesito: “Dica la Corte se sia annullabile la cartella esattoriale con la quale avvenga l’irrogazione immediata della sanzione per ritardato versamento IVA, che non sia stata preceduta dall’avviso previsto dall’art. 13, comma 3, del DLGS n. 472/1997, e se quindi abbia errato la CTR che abbia invece disposto l’annullamento della cartella in considerazione della mancata prova della notifica al contribuente del predetto avviso”.

La S.C.
Per la S.C. la doglianza dell’Ufficio è fondata. L’articolo 17 del D.Lgs. 427 del 1997 statuisce: “sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Non si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2”.

Questa, ad avviso degli Ermellini, è la disposizione applicabile al caso esaminato, del tutto distinta da quella del ravvedimento operoso: nella norma si fa riferimento a due condotte distinte, l'omesso versamento e il ritardo nel pagamento dei tributi, autonomamente considerate e non più finalisticamente collegate a scopi premiali.

In caso di ritardato pagamento dei tributi, come nel caso oggetto del presente giudizio, l’irrogazione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, come avvenuto nel caso in esame. Alla luce di questa considerazione la Sezione Tributaria accoglie il ricorso della parte pubblica e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite (2mila e 100 euro).

Fonte: Fiscal Focus

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