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Spesometro, ravvedimento entro un anno dall'invio

24 apr 2014

Parte l'operazione ravvedimento per lo spesometro 2013. Si è chiusa ieri la campagna per l'invio dei dati relativi allo scorso anno. La scadenza riguardava gli operatori che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva, mentre per i «mensili» il termine era già scaduto lo scorso 10 aprile. In attesa che anche gli intermediari finanziari completino la trasmissione delle informazioni per i pagamenti avvenuti con carta di credito e bancomat, si apre il fronte del ravvedimento. Un'opportunità che consente di correggere le comunicazioni già inviate. Il termine di ravvedimento è un anno, che naturalmente va calcolato a seconda delle differenti scadenze per l'invio (appunto 10 aprile o 22 aprile).

Ma come si può ricostruire il quadro del ravvedimento e delle eventuali sanzioni applicabili? È necessario ripartire dalla disposizione istitutiva dell'adempimento, vale a dire l'articolo 21 del Dl 78/2010. La norma prevede che «per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». A sua volta, l'articolo 11 prevede una serie di sanzioni per determinate inadempienze e una sanzione pecuniaria per i casi di omessa presentazione delle comunicazioni in ambito tributario.

Scendendo ancor di più nello specifico, bisogna fare riferimento a quanto indicato dalla circolare 24/E/2011 relativa allo spesometro: «L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro». Il contribuente può provvedere alla regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97) correggendo l'errore commesso entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo edittale, vale a dire un ottavo di 258 euro pari a 32,25 euro.

La possibilità di correggere l'adempimento (ossia l'invio di un elenco sostitutivo) va "rintracciata" nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. I punti 9.1 e 9.2 delineano, infatti, la procedura di annullamento o di sostituzione di un precedente invio. In particolare, il punto 9.1 stabilisce che «la procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini» mentre il punto 9.2 prevede che «la procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza dei termini».

Più complesso è il tema della possibilità di sanare un omesso invio. A tal proposito, bisogna rilevare sia il silenzio della norma che dei chiarimenti di prassi finora emanati. Si potrebbe essere portati a ritenere che l'apertura del termine di un anno valga anche nel caso di omessa presentazione del modello, che comunque è un'ipotesi ravvedibile. Proprio a tal proposito, si rende quanto mai opportuno un chiarimento dell'agenzia delle Entrate.

Ad ogni buon conto, bisogna ricordare che il ravvedimento è ammesso solo se, prima della regolarizzazione, non siano intervenuti dei fatti interdittivi. A titolo esemplificativo, non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altri atti di accertamento o la violazione non deve essere stata constatata. La sanzione riguarda sempre il singolo modello e quindi il ravvedimento va operato correggendo ogni singolo inadempimento.

Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi

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