Nazionale - Credito d’imposta per beni strumentali “nuovi”
Ha preso il via il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “nuovi”, previsto dall'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. L'agevolazione fiscale, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per competenza, non concorre alla formazione del reddito di impresa (Irpef o Ires) né rientra nell'imponibile Irap. I destinatari del credito sono gli imprenditori, anche neocostituiti, che effettuano, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, investimenti (di importo unitario superiore a 10mila euro) in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. I beni oggetto di contributo sono quelli compresi nella divisione 28 della classificazione ATECO: Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature. Il calcolo dell'agevolazione fiscale è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza, rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo e va ripartito, nonché' utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
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