REGIONE TOSCANA: CREDITO D’IMPOSTA ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (DPCM 25/11/2024)
ANTICIPAZIONE
La misura intende rafforzare ed efficientare il sistema logistico ed intermodale toscano, attraverso la valorizzazione dei corridoi modali di connessione tra la Costa e la Toscana Centrale.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate.
L'agevolazione NON si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti – esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti – della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento.
È previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita alle grandi imprese dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni.
- Per i progetti di investimento con costi ammissibili NON superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
- Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
Sono ammissibili gli investimenti che riguardano:
- l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS;
- l'acquisto di terreni, l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Per modalità e tempistiche si rimanda al decreto attuativo.
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